Ai genitori degli alunni scuola primaria
Ai genitori degli studenti della scuola secondaria di primo grado
Ai genitori degli studenti della scuola secondaria di secondo grado
Al personale docente scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
Alla DSGA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l’8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano;
VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”
COMUNICA
Che il Decreto Legge in oggetto ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.
La novità principale consiste nell’introduzione di una nuova fattispecie fattispecie delittuosa denominata “Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori”, disciplinata dal nuovo art. 570-ter del codice penale, che punisce chiunque ometta di vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico da parte del minore, aggravando le responsabilità a carico dei genitori.
Nel corso dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico, con la collaborazione dei coordinatori di classe, provvederà:
1. a verificare la frequenza degli studenti soggetti all’obbligo di istruzione, individuando – coloro i quali sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
– ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;
2. a comunicare, senza ritardo, al responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione (genitori, tutore).
Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avviserà, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge.
Il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell’obbligo di istruzione di cui sopra.
SI INVITANO PERTANTO I GENITORI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI E A GIUSTIFICARE TEMPESTIVAMENTE ricordando che la scuola rappresenta per le ragazze e i ragazzi un’opportunità di crescita personale e culturale che non può essere compromessa o limitata
Compiti dei coordinatori di classe
I docenti coordinatori controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.
Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Bassi
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
da Maria Gangone
Docente